Con Decreto Ministeriale entrato in vigore nel settembre 2010 è possibile chiedere la sospensione della rata di mutuo prima casa a causa di sopravvenute impossibilità economiche e familiari (cd. FONDO DI SOLIDARIETA’).
Tale fondo di solidarietà è stato istituito per far fronte alle diffuse situazioni di difficoltà che hanno determinato serie conseguenze per i mutuatari/consumatori.
I soggetti che si trovano nelle condizioni di poter chiedere la sospensione delle rate possono ottenerla per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi, salvo la disponibilità del fondo.
Per poter accedere al fondo occorrono i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:
- a. essere proprietari dell’immobile (abitazione principale del beneficiario) oggetto del mutuo;
- b. avere la titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno;
- c. avere un indicatore ISEE -familiare- non superiore a 30.000 euro;
- essere nella temporanea impossibilità di provvedere al pagamento delle rate, alla loro naturale scadenza, per il verificarsi dei seguenti eventi:
- perdita del posto di lavoro;
- morte o sopraggiunta condizione di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare;
- spese mediche o di assistenza domiciliare per un importo non inferiore a 5mila euro annui;
- spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5.000 euro;
- aumento della rata del mutuo a tasso variabile.
Per ulteriori chiarimenti di seguito i ns. recapiti:
A.E.C.I. ROMA SUD
PIAZZA DEL MERCATO 7/8 – LABICO (RM)
TEL/FAX 0699367488 – 3481788786
www.euroconsumatori.eu









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